Art. 26.
(Versamento dei contributi alla produzione).

      1. Il versamento dei contributi alla produzione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numero 1), e lettera c), è subordinato al rilascio, da parte del direttore generale dell'Agenzia, di un'autorizzazione preventiva e di una autorizzazione definitiva. Le condizioni e la documentazione richieste per il rilascio delle predette autorizzazioni sono determinate con decreto del direttore generale dell'Agenzia. I contributi, una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva, sono versati su un conto bancario aperto a nome dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente, dedicato e vincolato alla realizzazione

 

Pag. 32

dell'opera audiovisiva per cui il contributo è versato.
      2. L'autorizzazione preventiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente, dopo la verifica del rispetto dei criteri di concessione del contributo richiesto e indica le modalità di versamento del contributo stesso. L'autorizzazione definitiva è rilasciata, a richiesta dell'impresa, dopo il completamento dell'opera.
      3. L'autorizzazione definitiva deve essere richiesta entro due anni dal primo versamento. In caso contrario, l'ammontare del contributo effettivamente versato in favore dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente deve essere restituito all'Agenzia. In casi particolari e su domanda motivata dell'impresa di produzione audiovisiva indipendente, previo parere discrezionale dell'Agenzia, il termine predetto può essere prorogato di un anno.